STATUTO
Articolo
1: Si costituisce l'Associazione ANIMANAGRAMMA Libera associazione culturale
di artisti, con sede provvisoria in Torino Via delle Primule n.44.
Articolo
2: L'Associazione non ha scopo di lucro e, in autonomia da ogni organizzazione
politica, intende:
1. promuovere il libero scambio delle esperienze creative individuali e non
attraverso studi e ricerche finalizzati all'organizzazione di manifestazioni
espositive e progetti artistico-creativi;
2. promuovere e praticare l'auto organizzazione e l'esercizio del diritto al
lavoro creativo e del dialogo per cambiare la qualità della vita nel
rispetto dell'aria, dell'acqua e della terra e dello sviluppo psicofisico della
persona, senza alcuna discriminazione né diretta né indiretta
di età, sesso, razza e nazionalità;
3. promuovere la costituzione, nel tessuto urbano, di luoghi di incontro dei
cittadini con attività che oggi appaiono sempre più marginali
ma che rappresentano un nucleo produttivo di grandi tradizioni culturali;
4. promuovere iniziative che vadano a modificare l'organizzazione sociale e
privata per un libero fluire del pensiero.
A questo scopo si propone di sviluppare la solidarietà fra creativi e
non, in tutte le categorie umane, sociali, nei diversi ambiti territor/razziali
e nelle diverse situazioni espressive, per costruire una linea autonoma d'affermazione
dei valori umani.
Le arti cosiddette "minori" rivendicano la loro dignità aspirando al
riconoscimento della loro funzione sociale, della loro ragione d'essere e del
loro legame con la tradizione.
L'Associazione per far valere tali diritti intende elaborare e proporre, in
collaborazione con altri organismi pubblici e privati, progetti di lavoro ed
iniziative volte al reperimento di risorse. L'Associazione potrà inoltre
esercitare, tra l'altro per il perseguimento delle finalità sopraindicate,
le seguenti attività:
A. incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche;
B. organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi,
dibattiti, manifestazioni espositive, spettacoli, proiezioni cinematografiche
ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali;
C. instaurare rapporti di collaborazione con gli organismi italiani e stranieri,
a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi scopi affini;
D. realizzare gemellaggi culturali informativi per presentare le attività
svolte. Per costruire uno stretto rapporto di dialogo e discussione a livello
internazionale.
Articolo 3: Non si pongono limiti di Età, Sesso, Razza e Nazionalità.
Articolo
4: I soci si dividono in due categorie:
A. Soci Sostenitori;
B. Soci Aggregati.
Sono soci Sostenitori, tutti quelli che s'impegnano attivamente nell'organizzazione
e gestione delle attivitą promosse dall'Associazione.
Sono soci Aggregati tutti coloro che aderiscono soltanto fisicamente alle iniziative.
Tutti i soci che intendono partecipare alle attivitą mercatali devono essere
in possesso dell'articolo 4 - comma 2 - lettera h del D.L. 114 del 31 Marzo
1998, comunque, per tutte le attivitą i soci devono essere gli ideatori e creatori
dei materiali da portare in associazione.
I soci Sostenitori e Aggregati dovranno sottoscrivere una quota sociale di partecipazione
alle varie iniziative utile per il mantenimento delle spese organizzative dell'associazione.
Articolo
5: Sono organismo dell'Associazione:
A. l'assemblea dei Soci Sostenitori;
B. i Delegati;
C. i Tesorieri.
Articolo
6: L'assemblea dei soci sostenitori può essere ordinaria o straordinaria.
Possono partecipare alle assemblee con diritto di voto solo i Soci Sostenitori.
I Soci Aggregati partecipano all'assemblea senza diritto di voto. Tuttavia può
partecipare senza diritto di voto chiunque né faccia richiesta all'assemblea.
L'assemblea Ordinaria si riunisce semestralmente. L'assemblea Straordinaria
può essere convocata ogni qual volta venga ritenuto necessario o per
richiesta di almeno un terzo dei soci Sostenitori.
Articolo 7: La convocazione dell'assemblea si effettua con avviso contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima dell'incontro. L'ordine del giorno è stabilito dall'assemblea, per varie ed eventuali s'intendono le situazioni che vengono a crearsi tra un'assemblea e l'altra. L'assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente la metà più uno dei soci sostenitori ed in seconda convocazione con almeno un terzo dei soci sostenitori, fatta eccezione per delibere relative allo scioglimento e alla loquidazione, di cui al successivo articolo 11 comma C. Non sono ammesse deleghe di voto.
Articolo 8: Presiede l'assemblea uno dei soci sostenitori designato di volta in volta dall'assemblea a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto.
Articolo
9: L'assemblea Ordinaria:
A. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
B. discute, approva e verifica la realizzazione dei programmi di attività;
C. nomina i componenti del Consiglio Direttivo (Delegati e Tesorieri);
D. delibera la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo che rendessero
vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
E. delibera sull'ammissione di nuovi soci sostenitori;
F. delibera sulle quote sociali organizzative.
Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei
soci sostenitori.
Articolo
10: Assemblea Straordinaria:
A. delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente
la vita dell'asociazione con il consenso della metà piùuno dei
soci sostenitori;
B. delibera delle modifiche da apportare allo statuto quando queste siano state
poste pubblicamente all'ordine del giorno ed approvate con la maggioranza della
metà più uno dei soci sostenitori totali;
C. delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione con il voto
favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci sostenitori.
Articolo
11: Il Consiglio Direttivo è composto da tre delegati e due tesorieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed è rieleggibile per un
massimo di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
A. cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
B. cura le relazioni pubbliche dell'associazione;
C. convoca l'assemblea dei Soci Sostenitori;
D. discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
E. cura la gestione dell'associazione provvedendo alla riscossione dei tributi,
ai pagamenti delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti.
Articolo 12: Il Consiglio Direttivo viene convocato da almeno due membri dello stesso e acquisisce validità con la presenza di almeno tre membri tra i quali un tesoriere.
Articolo 13: I membri del Cosiglio Direttivo che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, vengono sostituiti secondo deliberazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 10 comma C. Tali membri subentranti in carica vi permarranno sino allo scadere del mandato che sarebbe spettato di diritto ai soci sostituiti.
Articolo 14: Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti fisicamente all'assemblea.
Articolo15:
I Delegati:
A. hanno legale rappresentanza dell'associazione, se sono almeno due;
B. stipulano i contratti e firmano la corrispondenza, che impegni in ogni modo
l'associzione, previa delibera dell'assemblea;
C. rappresentano in giudizio l'associazione, senza subire le eventuali pene
legali che rimarranno a carico dell'assemblea deliberante.
Articolo
16: I Tesorieri:
A. congiuntamente tra loro curano la riscossione delle entrate ed il pagamento
delle spese;
B. Devono essere presenti entrambe le firme dei tesorieri su ogni atto contenente
un'attribuzione o diminuzione del capitale dell'associazione;
C. Curano la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente
riguardano il servizio affidatogli.
Articolo 17: Per ogni singola iniziativa realizzata a nome dell'associazione verrà stilato un regolamento di attuazione per non compromettere il tranquillo svolgimento delle manifestazioni.
Articolo
18: Il patrimonio dell'associazione e costituito:
A. da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquistati;
B. dall'introito delle quote sociali;
C. dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'associazione;
D. da contributi, erogazioni o lasciti in denaro o non da parte di enti o privati;
E. da redditi patrimoniali;
Il Patrimonio dell'associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini
e per gli scopi dell'atto costitutivo.
Articolo 19: Gli esercizi sociali si chiudono il venti marzo di ogni anno.
Articolo 20: La decadenza dei soci sostenitori viene proposta dal Consiglio Direttivo all'assemblea per promulgata inadempienza degli obblighi assunti.
Articolo 21: I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione con lettera scritta A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo dell'associazione e fa fede la data di ricevimento della lettera stessa. Nessun diritto può essere vantato da soci receduti o dacaduti.